Regolamento

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REGOLAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI CATANZARO

TITOLO I -Definizione e gestione del Centro Agroalimentare 

Art. 1 -Definizione e gestione del Centro Agroalimentare 

Art. 2 -Gestione del Centro Agroalimentare 

Art.3 -Compiti dell’Ente Gestore 

Art. 4 – Personale addetto al Centro Agroalimentare 

TITOLO II -Servizi del Centro Agroalimentare 

Art. 5 -Rilevazione statistiche delle merci e dei prezzi 

Art. 6 -Vigilanza igienico -sanitaria 

Art. 7 -Facchinaggio 

Art. 8 -Pulizia e smaltimento rifiuti 

Art. 9 -Servizio di polizia amministrativa e ordine pubblico

Art. l0 -Servizi diversi 

TITOLO III -Operatori del Centro Agroalimentare

Art.11 (vedasi Regolamento per l’accesso al Centro Agroalimentare di Catanzaro approvato in data 21.04.2020)

Art.12 (vedasi Regolamento per l’accesso al Centro Agroalimentare di Catanzaro approvato in data 21.04.2020)

Art 13 (vedasi Regolamento per l’accesso al Centro Agroalimentare di Catanzaro approvato in data 21.04.2020)

TITOLO IV- Posteggi e magazzini di vendita 

Art. 14 -Numero dei posteggi e magazzini di vendita 

Art. 15 -Carattere dell’assegnazione dei posteggi e magazzini di vendita

Art. 16 -Diniego o revoca della assegnazione 

Art. 17 – Modifiche assegnazioni 

Art. 18 -Scambio o unificazione di posteggi o magazzini di vendita 

Art. 19 -Gestione dei posteggi e dei magazzini di vendita 

Art. 20 -Riconsegna dei posteggi e magazzini di vendita 

Art. 21-Disciplina degli operatori di Centro Agroalimentare e del personale da essi dipendente 

Art. 22 -Concessione dei posteggi di vendita ai produttori 

TITOLO V – Funzionamento del Centro Agroalimentare 

Art. 23 -Responsabilità 

Art. 24 -Calendario e orario 

Art. 25 -Ingresso al Centro Agroalimentare 

Art. 26 -Circolazione dei Veicoli 

Art. 27 -Ordine interno al Centro Agroalimentare 

Art 28 -Infrazioni -Sanzioni -Penalità 

TITOLO VI -Operazioni di vendita 

Art.29 -Commercializzazione dei prodotti del Centro Agroalimentare 

Art. 30 -Norme per la vendita 

Art. 31 -Derrate affidate all’Ente Gestore del Centro Agroalimentare 

Art. 32 -Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite 

TITOLO VII – Aspetti economici 

Art 33 -Bilancio di esercizio del Centro Agroalimentare 

Art. 34 -Canoni e tariffe 

TITOLO VIII- Varie 

Art.35 -Elezione di domicilio 

Art. 36 -Entrata in vigore del Regolamento 

Art.37 -Validità del Regolamento 

TITOLO IX- Norme di prima applicazione 

Art. 38 – Assegnazione dei magazzini di vendita nella fase di inizio di attività del Centro Agroalimentare 


TITOLO I – Definizione e gestione del Centro Agroalimentare di Catanzaro 
Art. 1 – Definizione e gestione del Centro Agroalimentare di Catanzaro

Il Centro Agroalimentare di Catanzaro è costituito da tutte le strutture e le aree preposte allo svolgimento del commercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari, dei prodotti florovivaistici e dei prodotti della pesca, alla lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti stessi nonchè dai servizi necessari per il funzionamento del Centro medesimo. 

Il Centro Agroalimentare di Catanzaro è ubicato in Catanzaro Viale Europa – Loc. Germaneto. 

Per commercio all’ ingrosso dei prodotti sopra elencati si intende l’attività di cui all’ art. 4 del D.L. n. 114 del 31.03.1998.

Art. 2 – Gestione del Centro Agroalimentare 

La gestione del Centro Agroalimentare e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento è svolta da COMALCA s.c.r.l. che può trasferirla, in forza della delibera C.I.P.E. del 31.01.1992 (G.U. n.46 del 25.02.1992) ad altro Ente Gestore. 

I servizi necessari al funzionamento del Centro Agroalimentare possono essere affidati dall’Ente Gestore a terzi mediante concessione diretta o appalti. 

Nel superiore interesse del Centro Agroalimentare ed in conformità a quanto previsto nei specifici capitolati d’appalto o convenzioni, l’ Ente Gestore, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agroalimentare, potrà in qualsiasi momento   variare la regolamentazione dei servizi. 

Art. 3 -Compiti dell’Ente Gestore 

L’ Ente Gestore è responsabile del regolare funzionamento del Centro Agroalimentare e dei servizi, alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento. 

All’ Ente Gestore sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti: 

a) accertare il possesso dei requisiti per l’ ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento; 

b) curare l’osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Centro Agroalimentare; 

c) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Centro Agroalimentare; 

d) accertare, su richiesta degli operatori, che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari; 

e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ ambito del Centro Agroalimentare;

f) disciplinare, in casi eccezionali, l’introduzione e l’uscita di derrate oltre l’orario prescritto; 

g) promuovere, anche su segnalazione degli operatori del Centro Agroalimentare, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del Centro Agroalimentare, l’ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l’aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi; 

h) accertare, in base alle norme vigenti, che le derrate e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti; 

i) vigilare sulla applicazione delle norme comunitarie concernenti i prodotti ortofrutticoli; 

j) vigilare affinché le attività nell’ ambito del Centro Agroalimentare si svolgano secondo le norme di legge e del presente Regolamento; 

k) controllare il regolare svolgimento dei servizi del Centro Agroalimentare; 

l) predisporre il servizio di scurezza per impedire il manifestarsi di furti o di sottrazioni indebite di prodotti; 

m) svolgere ogni altra funzione demandatagli dalle leggi nonché dal presente Regolamento. 

L’ Ente Gestore ha la facoltà di allontanare dal Centro Agroalimentare le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge e del presente Regolamento o che tengano comportamenti lesivi degli interessi economici generali. 

L’ Ente Gestore nell’ attuazione del regolamento e nell’espletamento di tutti i compiti spettantigli si avvarrà di circolari esplicative vincolanti per tutti gli operatori del Centro Agroalimentare. 

Art. 4 – Personale addetto al Centro Agroalimentare 

L’ Ente Gestore in base alle esigenze, alle modalità di gestione, al contenimento dei costi del centro agro-alimentare e in ottemperanza alle disposizioni di legge costituisce la sua struttura organizzativa individuando le funzioni e i compiti che dovranno essere svolti dal direttore e dai dipendenti. 

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dall’Ente Gestore. 

TITOLO II -Servizi del Centro Agroalimentare
Art. 5 -Rilevazione statistiche delle merci e dei prezzi 

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni di legge possono riguardare sia le quantità che i prezzi di vendita dei prodotti trattati nel Centro.

Tutti coloro che operano nel Centro sono tenuti, secondo tempi e modalità stabiliti dall’Ente Gestore, a fornire a quest’ultimo tutte le necessarie informazioni ai fini della rilevazione statistica delle quantità e dei prezzi dei prodotti. 

Art. 6 – Vigilanza igienico -sanitaria 

Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria dei prodotti immessi nel Centro Agroalimentare vengono svolti dai competenti organi in ottemperanza alle normative vigenti e a quelle impartite dalle autorità in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Gli organi preposti al servizio possono dichiarare non idonee all’alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o l’avviamento a particolari destinazione, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e all’Ente gestore. 

Art. 7 -Facchinaggio 

Il servizio di facchinaggio (carico, scarico, pesatura, trasporto e spostamenti all’interno del Centro) può essere svolto dall’Ente Gestore direttamente o da imprese, con preferenza cooperative, autorizzate dall’Ente Gestore, sentiti i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agroalimentare, con una apposita convenzione che ne definirà l’ambito e le modalità di svolgimento. 

L’Ente Gestore in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agroalimentare stabilirà il numero e la ripartizione delle autorizzazioni tra le cooperative che effettuano il facchinaggio e le relative tariffe.

Gli operatori alle vendite, nell’ambito dei posteggi e dei magazzini possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente,  a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti o affidandoli, con apposita convenzione approvata dall’Ente Gestore, alle cooperative o gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini liberi.

Per posteggio, magazzino di vendita o di deposito, si intende ricompreso anche il pianale del veicolo ad essi accostato e le relative aree di pertinenza. 

Gli acquirenti possono anch’essi provvedere al carico e al trasporto delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri coadiuvanti o propri dipendenti regolarmente assunti.

Art. 8 – Pulizia e smaltimento rifiuti 

I servizi di pulizia del Centro Agroalimentare, allontanamento e smaltimento dei rifiuti, cura del verde ed altri servizi similari, sono svolti dall’Ente Gestore che può affidarli a terzi anche separatamente.

Le modalità di affidamento sono determinate dall’Ente Gestore. 

In caso di raccolta differenziata dei rifiuti tutti coloro che operano nel Centro sono tenuti al rigoroso rispetto delle normative specifiche emanate dall’Ente Gestore. 

Art. 9 – Servizio di polizia amministrativa e ordine pubblico

Nel Centro Agroalimentare potrà essere presente il servizio di Polizia Municipale della città di Catanzaro le cui modalità operative ed il periodo di permanenza saranno convenuti tra l’Ente Gestore e l’ Amministrazione comunale. 

I vigili urbani, che eventualmente dovessero essere comandati a svolgere attività presso il Centro Agroalimentare di pertinenza dell’Ente Gestore si atterrano a quanto concordato tra i due Enti per la più esatta applicazione del presente Regolamento e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti. 

Nel Centro Agroalimentare l’ordine pubblico è assicurato dai competenti organi di polizia. Se gli organi di polizia ritengono di dover essere presenti e operanti nel Centro con carattere di continuità, l’Ente Gestore può mettere a disposizione i locali concordandone le modalità di utilizzo.

Art. l0 – Servizi diversi 

L’ Ente Gestore ha facoltà di istituire nuovi servizi anche per la promozione e il miglior funzionamento del Centro Agroalimentare con particolare riguardo a quelli relativi alla salvaguardia del regolare svolgimento delle transazioni, quali ad esempio la Cassa di Mercato ed il monitoraggio del credito, anche d’intesa con gli operatori del Centro e nel rispetto delle vigenti normative con particolare riferimento alla L.675/1996.

L’Ente Gestore determina i corrispettivi di tali servizi, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare. 

TITOLO III -Operatori del Centro Agroalimentare
Art. 11 -Venditori 

(vedasi Regolamento per l’accesso al Centro Agroalimentare di Catanzaro approvato in data 21.04.2020)

Art. 12 -Acquirenti 

(vedasi Regolamento per l’accesso al Centro Agroalimentare di Catanzaro approvato in data 21.04.2020)

Art. 13 – Documenti per l’accesso al Centro Agroalimentare 

(vedasi Regolamento per l’accesso al Centro Agroalimentare di Catanzaro approvato in data 21.04.2020)

 TITOLO IV- Posteggi e magazzini di vendita
 Art. 14 – Numero dei posteggi e magazzini di vendita 

L’Ente Gestore determina il numero dei posteggi dei produttori ed il numero dei magazzini di vendita da assegnare sulla base di criteri predeterminati. 

L’ Ente Gestore determina il numero dei predetti spazi, la tipologia dei prodotti che devono essere commercializzati ed i criteri di assegnazione, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare. 

Analogo procedimento, l’Ente Gestore seguirà ai fini dell’assegnazione dei posteggi o dei magazzini di vendita che, di volta in volta, si renderanno disponibili. 

I posteggi e i magazzini di vendita sono assegnati dall’Ente Gestore agli operatori che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. 

L’ assegnazione dei posteggi e dei magazzini di vendita, viene fatta in base a graduatorie formulate dall’ Ente Gestore fra tutti i concorrenti in base a criteri predeterminati deliberati dall’ Ente Gestore. 

L ‘Ente Gestore provvede all’individuazione dei criteri in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare. 

Tra i criteri dovranno, comunque, essere ricompresi i seguenti: 

a)     quantità dei prodotti commercializzati; 

b)    entità del fatturato; 

c)     gamma e assortimento dei prodotti; 

d)    strutture e attrezzature quali: magazzini di lavorazione, frigoriferi, aziende agrarie, mezzi di trasporto, catene di lavorazione, preconfezionamento, attrezzature per la movimentazione dei prodotti; 

e)     numero di addetti impiegati; 

f)     altri parametri individuati dall’ Ente Gestore quali, ad esempio, l’ attività precedentemente svolta all’ interno del Centro Agroalimentare, la disponibilità ad accollarsi gli oneri eventualmente sostenuti da precedenti assegnatari per l’ allestimento di strutture fisse nei posteggi e magazzini di vendita, per il quale dovrà essere espressamente previsto un punteggio significativo. 

I parametri per l’applicazione dei criteri possono riguardare sia le attività svolte internamente sia quelle svolte esternamente al Centro Agroalimentare. 

La valutazione dei dati viene effettuata dall’Ente Gestore mantenendo separati questi due gruppi di attività e può riguardare un periodo non inferiore a tre anni. 

Art. 15 –Carattere dell’assegnazione dei posteggi e magazzini di vendita

L’assegnazione dei posteggi e dei magazzini di vendita può essere fatta a Ditte individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali o società cooperative che esercitano l’attività di commercio all’ingrosso dei prodotti di cui all’art.1 del presente regolamento.

L’Ente Gestore, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare determina la natura giuridica del contratto di assegnazione che viene stipulato con: 

a) il titolare della ditta individuale o impresa familiare; 

b) il legale rappresentante delle società di persone o di capitali che deve avere i requisiti di cui all’art. 5 del D.L. n. 114 del 31.03.1998 e all’art. 13 del presente regolamento.

In caso di assegnazione a società con personalità giuridica, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale debbono attestare all’Ente Gestore di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’ art.16 del presente Regolamento, sono inoltre tenuti a comunicare l’insorgere di tali eventi entro e non oltre 10 giorni dal loro verificarsi, in quanto in caso di insorgenza anche solo di una delle condizioni di cui sopra l’Ente Gestore, qualora la società non provveda immediatamente alla sostituzione dell’amministratore o del sindaco interessato, revocherà l’assegnazione rescindendo il relativo contratto. 

L’assegnazione dei posteggi e dei magazzini di vendita nonché il relativo contratto non può essere ceduto per qualsivoglia titolo a terzi, fatti salvi i casi di seguito indicati.

Il titolare della ditta individuale o impresa familiare può cedere l’assegnazione del posteggio e del magazzino di vendita nonché il relativo contratto al coniuge, ai figli ed ai parenti entro il terzo grado in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.L. n. 114 del 31.10.1998 e all’art. 13 del presente Regolamento.

In caso di morte del titolare della ditta individuale, il coniuge ed i figli ovvero gli eredi legittimi di questi subentrano nel contratto a condizione che siano in possesso dei requisiti necessari per il proseguimento dell’attività. In caso diverso le persone suindicate possono farsi rappresentare da persone aventi i requisiti suddetti.

La ditta individuale o l’impresa familiare può trasformarsi o conferire le proprie attività in società di persone o di capitali a condizione che per un periodo di almeno 2 (due) anni il conferente detenga la maggioranza del capitale sociale e sia legale rappresentante della società e, altresì, che la società si accolli integralmente tutte le obbligazioni in capo al titolare della Ditta o impresa familiare. 

Analogamente, la società di persone può trasformarsi in altra forma societaria, o conferire le proprie attività in società di capitali, alle medesime condizioni e limiti di cui al comma che precede. 

In caso di società di persone o di capitali, che risultano titolari di assegnazione, la cessione o la modifica della ripartizione delle quote del capitale sociale non sono equiparabili alla cessione dell’assegnazione. 

Tutte le modifiche societarie di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate all’ Ente Gestore. 

Art. 16 – Diniego o revoca della assegnazione 

L ‘Ente Gestore deve negare o revocare l’assegnazione dei posteggi e dei magazzini di vendita con conseguente scissione del contratto nei seguenti casi: 

a) a chi abbia riportato una condanna definitiva per reati dolosi ad una pena superiore a tre anni di reclusione; 

b) a chi sia sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche; 

c) a chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per due volte, qualunque sia l’entità delle relative pene, per reati in tema di: 

  • turbata libertà degli incanti; 
  • frode nelle pubbliche forniture;

L’ assegnazione viene revocata e il contratto rescisso, inoltre, nei seguenti casi: 

  • cessione per qualsivoglia titolo a terzi del contratto fatti salvi i casi previsti dall’art. 15 del presente Regolamento;  
  • cessione totale o parziale dei posteggi o dei magazzini di vendita a terzi; 
  • inattività completa per sessanta giorni consecutivi o per novanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall’Ente Gestore; 
  • accertata morosità superiore a sessanta giorni, dalle scadenze, nel pagamento del canone per il godimento del posteggio o del magazzino di vendita. 

La revoca è dichiarata dall’Ente Gestore, previa contestazione scritta degli addebiti all’interessato.

L ‘interessato ha 15 giorni di tempo, dalla comunicazione della contestazione, per formulare per iscritto le proprie deduzioni all’Ente Gestore. 

Alla scadenza del suddetto termine, l’ Ente Gestore decide, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento definitivo, comunicato per iscritto, previa valutazione delle deduzioni dell’interessato, se pervenute tempestivamente, fatta salva ogni altra azione. 

Art. 17 – Modifiche assegnazioni 

L’ Ente Gestore si riserva la facoltà, su motivata richiesta degli interessati e avendone la disponibilità, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare, di modificare l’ entità e la localizzazione dei posteggi e dei magazzini di vendita assegnati, senza che ciò dia diritto agli assegnatari, destinatari del trasferimento, di richiedere all’Ente Gestore qualsivoglia risarcimento e/o indennità, fatto salvo il mantenimento nel nuovo posteggio e/o magazzino di vendita, seppure in dimensioni più ridotte, delle stesse caratteristiche funzionali godute in precedenza. 

Le eventuali spese di adattamento del posteggio e/o magazzino e quelle di trasferimento graveranno in capo all’assegnatario al quale viene assegnato il posteggio più grande. 

 Art. 18 – Scambio o unificazione di posteggi o magazzini di vendita 

Lo scambio o l’unificazione di due o più posteggi o magazzini di vendita debbono essere preventivamente autorizzati dall’Ente Gestore purché appartenenti alla stessa tipologia di prodotti. 

In particolare, la unificazione può essere autorizzata a condizione che nessuno degli assegnatari sia incorso in un provvedimento di revoca e rescissione del contratto. 

Art. 19 -Gestione dei posteggi e dei magazzini di vendita 

Preposti alla gestione dei posteggi e dei magazzini di vendita debbono essere i legali rappresentanti delle Ditte, i quali possono, tuttavia, delegare la gestione ad un terzo ovvero farsi coadiuvare da personale dipendente, a condizione che comunichino all’ Ente Gestore le generalità e la residenza del responsabile o del coadiutore, del cui operato gli assegnatari rimangono, in ogni caso, esclusivi responsabili.

Ogni impresa assegnataria deve indicare davanti e sul retro del proprio magazzino di vendita, il proprio nominativo, se persona fisica, o la ragione sociale, se persona giuridica, secondo le prescrizioni stabilite con un apposita circolare dall’Ente Gestore in materia di insegne. 

Gli assegnatari saranno tenuti a custodire ed utilizzare con la massima diligenza i posteggi loro assegnati e tutte le aree di pertinenza esclusiva nonché le parti comuni. 

In particolare, i rifiuti dovranno essere, raccolti e conferiti nel rispetto delle specifiche prescrizioni stabilite dall’Ente Gestore. 

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini di vendita impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche senza la preventiva autorizzazione dell’Ente Gestore. 

 Art. 20 -Riconsegna dei posteggi e magazzini di vendita 

Cessata o revocata l’assegnazione per qualsivoglia motivo, i posteggi ed i magazzini di vendita debbono essere riconsegnati all’Ente Gestore entro i tempi stabiliti da quest’ultimo, nelle condizioni preesistenti riportate nel verbale di consegna. 

In caso di omessa o ritardata consegna, l’Ente Gestore ha facoltà di provvedere direttamente alla liberazione dei predetti locali, imputando all’ assegnatario uscente i relativi costi. 

L’assegnatario uscente sarà tenuto a rimborsare all’Ente Gestore tutti i danni eventualmente arrecati al posteggio o magazzino di vendita. 

Art. 21 -Disciplina degli operatori del Centro Agroalimentare e del personale da essi dipendente 

Gli operatori alle vendite ed i conferenti, d’intesa tra loro, predeterminano l’attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione. 

L ‘Ente Gestore, su richiesta e in collaborazione con le rappresentanze di categoria degli assegnatari e dei produttori conferenti, potrà regolamentare i rapporti commerciali ed amministrativi anche attraverso specifici accordi interprofessionali. 

I mandatari debbono esibire l’autorizzazione scritta del mandante. 

Le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge 27 luglio 1967 n. 622, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori operanti sull’ intero territorio nazionale debbono vendere i prodotti di produzione propria o dei soci. 

I produttori, singoli o associati, possono vendere i loro prodotti personalmente o a mezzo dei familiari o di personale da essi dipendente, previa autorizzazione dell’ Ente Gestore. 

Art. 22 -Assegnazione dei posteggi di vendita ai produttori 

Nel caso di assegnazione del plateatico ai produttori, la durata della concessione può essere annuale. 

TITOLO V – Funzionamento del Centro Agroalimentare
Art. 23 -Responsabilità 

L ‘Ente Gestore non assume alcuna responsabilità nei riguardi degli operatori o dei frequentatori del Centro Agroalimentare, salve ed impregiudicate le responsabilità di legge. 

Gli assegnatari sono responsabili dei danni, a cose e persone, da essi o dai loro dipendenti causati in ragione dell’attività svolta e dell’uso delle attrezzature, impianti, locali e pertinenze del Centro Agroalimentare. 

Tutti gli operatori debbono svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e del presente Regolamento, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza del lavoro e qualità e igiene dei prodotti alimentari. 

 Art. 24 -Calendario e orario 

L ‘Ente Gestore stabilisce il calendario e l’orario del Centro Agroalimentare, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare. 

L ‘Ente Gestore può, in particolari circostanze, anticipare o ritardare l’inizio e il termine delle operazioni. 

Art. 25 -Ingresso al Centro Agroalimentare 

Hanno libero accesso al Centro Agroalimentare, nelle fasce orarie appositamente stabilite dall’ Ente Gestore per ciascuna categoria di operatori, tutte le persone in possesso del tesserino rilasciato dall’Ente Gestore. 

L’ Ente Gestore ha facoltà di determinare eventuali corrispettivi per i servizi messi a disposizione dei consumatori. 

Art. 26 – Circolazione dei veicoli 

L’ ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle derrate sono regolati dall’Ente Gestore con apposite circolari. 

Art. 27 – Ordine interno al Centro Agroalimentare 

E’ fatto tassativo divieto a tutti gli operatori del Centro Agroalimentare e loro dipendenti di: 

a) ingombrare ed ostacolare i luoghi di parcheggio e la circolazione; 

b) esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione dell’Ente Gestore; 

c) compiere qualunque atto che possa menomare o compromettere il corretto funzionamento del Centro Agroalimentare o tubarne sotto ogni profilo lo svolgimento. 

Art. 28 -Infrazioni – Sanzioni – Penalità 

L ‘Ente Gestore potrà, a suo insindacabile giudizio, previa contestazione scritta dell’addebito all’interessato, irrogare le penalità e le sanzioni così come previste dall’ Allegato che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 

In tal caso, l’Ente Gestore provvederà a riscuotere la penale addebitandola all’interessato contestualmente all’ addebito delle spese dei servizi. 

L’ Ente Gestore potrà procedere a modificare le penalità e le sanzioni previste nell’ Allegato con apposita circolare, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare.

TITOLO VI -Operazioni di vendita
Art. 29 – Commercializzazione dei prodotti del Centro Agroalimentare 

Le operazioni di vendita possono effettuarsi esclusivamente nei posteggi e nei magazzini di vendita e solamente da parte di coloro che sono stati debitamente autorizzati dall’Ente Gestore. 

E’ tassativamente vietata la commercializzazione in qualunque altro luogo del Centro Agroalimentare. 

Art. 30 – Norme per la vendita 

Le vendite si effettuano con l’osservanza delle norme in vigore sulla commercializzazione dei prodotti agroalimentari. 

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 12 (dodici) per cento del prezzo di vendita.

E’ proibito a chiunque di intromettersi, a qualsiasi titolo, nelle contrattazioni altrui. 

A tutto il personale del Centro Agroalimentare, è proibito svolgere nel Centro Agroalimentare, sotto qualsiasi forma, attività commerciali riservate solo a chi ne ha titolo. 

Art. 31- Derrate affidate all’ Ente Gestore del Centro Agroalimentare 

L ‘Ente Gestore provvede, mediante l’opera di mandatari o di commissionari, alla vendita:

a) delle derrate affidategli; 

b) delle derrate pervenute nel Centro Agroalimentare all’indirizzo di assegnatari, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti o irreperibili; 

c) delle derrate che, su indicazione dell’organo sanitario addetto al Centro Agroalimentare, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento. 

I commissionari e i mandatari sono tenuti a compiere tutte le operazioni e le funzioni che verranno impartite dall’Ente Gestore. 

I predetti operatori debbono versare all’Ente Gestore quanto riscosso, nello stesso giorno della vendita, ai fini del successivo accredito agli aventi diritto del ricavato netto delle suddette vendite. 

L ‘Ente Gestore non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso produttori, mittenti o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni suddette. 

Art. 32 -Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite 

Gli operatori del Centro possono chiedere all’ Ente Gestore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle derrate non aventi i requisiti imposti dalle norme in vigore. 

Per le derrate non idonee alla alimentazione umana, l’Ente Gestore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l’esecuzione delle altre disposizioni date dall’ organo sanitario.

TITOLO VII –Aspetti economici
Art. 33 -Bilancio di esercizio del Centro Agroalimentare 

L ‘Ente Gestore provvede a redigere un bilancio di esercizio del Centro. 

Art. 34 -Canoni di concessione e tariffe 

I canoni di assegnazione per 1’uso dei posteggi e dei magazzini di vendita del Centro Agroalimentare sono deliberati dall’Ente Gestore, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare. 

Le tariffe dei servizi del Centro Agroalimentare, compresi quelli affidati, sono definite dall’Ente Gestore, in accordo con i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare.

Le tariffe anzidette sono esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Centro Agroalimentare possano prenderne visione. 

Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dall’Ente Gestore o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. 

Le somme eventualmente pagate in più debbono essere restituite. 

TITOLO VIII – VARIE
Art. 35 -Elezioni di domicilio 

Tutti gli assegnatari debbono eleggere domicilio speciale presso la loro sede operativa nell’ ambito del Centro Agroalimentare. 

Art. 36 – Entrata in vigore del Regolamento 

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione effettuata mediante affissione presso la sede dell’Ente Gestore nell’ ambito del Centro Agroalimentare. 

Al fine di migliorare la gestione del Centro e/o in ottemperanza a disposizioni di legge, le norme del presente Regolamento possono essere modificate dall’Ente Gestore con il parere obbligatorio ma non vincolante dei rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare. 

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione effettuata mediante affissione presso la sede dell’Ente Gestore nell’ ambito del Centro Agroalimentare.

Art. 37 – Validità del Regolamento 

La validità del presente Regolamento si estende a tutte le aree di pertinenza del Centro Agroalimentare.

 TITOLO IX -Norme di prima applicazione
Art. 38 – Assegnazione dei magazzini di vendita nella fase di inizio di attività del Centro Agroalimentare 

Nella fase di inizio di attività del Centro Agroalimentare di Catanzaro hanno priorità all’assegnazione dei magazzini di vendita le Ditte che sono state riconosciute operanti nel Mercato Ortofrutticolo di Catanzaro giusta delibera G.M. n. 540 del 3 aprile 1992 allegato B.

La relativa localizzazione avverrà per sorteggio secondo modalità predefinite dall’Ente Gestore in accordo con i rappresentanti delle Ditte assegnatarie.

Il rapporto giuridico ed economico dell’assegnazione verrà definito tra le parti attraverso un contratto, i cui contenuti e corrispettivi sono stabiliti dall’Ente Gestore sentiti i rappresentanti degli operatori.

Art. 39

In fase di inizio attività del Centro Agroalimentare di Catanzaro l’Ente Gestore esercita le facoltà di cui agli artt. 2, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 34, 36, 38, del presente regolamento sentiti i rappresentanti degli operatori ortofrutticoli del Centro e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agro-alimentare. 


Allegato Regolamento 

Penalità ( v. art. 28 )
Art. 5 Rilevazioni statistiche e dei prezzi

a) Mancata o ritardata consegna dei documenti richiesti per le rilevazioni statistiche: €51,65

b) Rifiuto di fornire gli elementi necessari alle rilevazioni statistiche: € 51,65

c) Informazioni non veritiere o comunque inesatte sui prezzi: € 103,29

Art. 8 Pulizia e smaltimento rifiuti

a)     Mancata pulizia, da parte degli operatori, dei magazzini, delle superfici e delle aree di pertinenza assegnate: €51,65

b)    Reiterata mancata raccolta nei contenitori, da parte degli operatori, di materiali inerti quali resti angolati, residui legnosi, ecc.: €51,65

c)     Mancato rispetto delle norme specifiche che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti: €51,65

d)    Mancata segnalazione della cattiva manutenzione e del danneggiamento dei contenitori assegnati:  €25,82

e)     Abbandono di imballaggi e altri rifiuti sulle aree di parcheggio, sulle strade e sulle altre superfici del Centro:  €51,65

f)     Comportamenti volti ad insudiciare, sporcare e imbrattare superfici, strade, locali igienici, ecc. nelle aree interne e di pertinenza del mercato: €103,29

g)    Mancato rispetto delle normative specifiche emanate dall’Ente Gestore: €51,65

 Art. 13 Documenti per l’accesso al mercato

a) Mancata esibizione della tessera per l’accesso al Centro: €25,82

b) Tessera di accesso al Centro scaduta o comunque priva di validità: €51,65

c) Mancanza della tessera di accesso al Centro: €51,65    

Art. 19 Gestione dei magazzini di vendita dei posteggi, dei magazzini di deposito, delle aree di pertinenza

a) Uso dei magazzini di vendita, dei posteggi, dei magazzini di deposito, delle aree di pertinenza, per deposito di materiale improprio, pericoloso e, comunque, non attinente allo svolgimento del commercio all’ingrosso, salvo i casi preventivamente giustificati quali gli interventi manutentivi, ecc.: €103,29

b) Permanenza di persone non autorizzate nell’ area del Centro durante la chiusura: €103,29

c) Mancata richiesta della preventiva autorizzazione all’Ente Gestore, relativamente all’installazione, nelle strutture assegnate e nelle aree di pertinenza, di impianti di qualsiasi natura, e alla modificazione delle strutture stesse: €103,29

Art. 21 Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

a)   Vendita di prodotti e, comunque, svolgimento di attività commerciali di vendita all’ interno del Centro da parte di persone non specificatamente autorizzate anche se in possesso della tessera di accesso e comunque autorizzati all’ingresso: €51,65

b)    Mancato rispetto della regolamentazione relativa ai rapporti commerciali e amministrativi eventualmente definiti dall’Ente Gestore attraverso specifici accordi interprofessionali: €154,94

c)     Mancanza anche parziale di atti e documenti relativi alle transazioni commerciali  contestate: €103,29

Art. 24 Orario e calendario

a)     Inosservanza dell’ orario del Centro imputabile agli utenti, agli assegnatari, ai produttori, alle cooperative di produttori, ai relativi dipendenti: €51,65

Art. 26 Circolazione dei veicoli

a) Inosservanza delle relative prescrizioni (segnaletica orizzontale e verticale): €51,65

Art. 27 Ordine interno

a)     Inosservanza dell’uso dei parcheggi assegnati: €51,65

b)     Ingombro ed ostacolo della circolazione e dei luoghi di parcheggio: €51,65

c)     Sollecitazione di offerte, raccolte o sottoscrizioni, quale ne sia l’ente beneficiario, non autorizzate dall’Ente Gestore, salvo che non sia effettuata nell’ambito specifico delle singole associazioni: €51,65

d) Introduzione di animali: €51,65

e) Accensione di fuochi: €258,23

Art. 29 Commercializzazione dei prodotti

a) Interferenza nell’altrui contrattazione: €103,29

b) Esercizio di attività commerciale di vendita senza il possesso di titolo idoneo: €258,23

Art. 32 Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite

a) Mancata richiesta di certificazione relativa alle merci guaste e non più commestibili: €258,23

 

Ultimo aggiornamento 01/06/2020

Categorie: Mercato