Procedure di rilascio tessera

Pubblicato da Comalca Scrl il

Art. 1 – Norme generali

L’accesso al Centro Agroalimentare della Calabria – di seguito indicato come Comalca – è consentito esclusivamente dietro presentazione/utilizzo della tessera di riconoscimento rilasciata ai soggetti riconducibili alle categorie di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente regolamento. 

Nella tessera viene indicato: 

  1. il nome dell’intestatario con indicazione dell’eventuale presentatore della domanda di accredito, se diverso; 

  2. il titolo di ammissione; 

  3. il periodo di validità. 

COMALCA potrà consentire l’accesso ai titolari di tessera che ne siano momentaneamente sprovvisti dietro pagamento dell’importo massimo di cui alle tariffe in vigore.  

Art. 2 – Conferenti – Autotrasportatori 

Sono ammessi ad accedere nel Centro Agroalimentare, in qualità di Conferenti, negli orari stabiliti dalla società: 

a) i produttori singoli e associati; 

b) le cooperative di produttori e loro consorzi; 

c) le organizzazioni dei produttori;

d) i commercianti all’ingrosso, i commissionari e, ove necessario, gli astatori;

e) le imprese che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

Sono, altresì, ammessi ad accedere nel Centro Agroalimentare, in qualità di Autotrasportatori, negli orari stabiliti da COMALCA, i soggetti debitamente iscritti alla competente CCIAA con codice ATECO compatibile con trasporto di derrate alimentari e per i quali COMALCA, indipendentemente dal rilascio della tessera di ingresso, potrà in ogni occasione verificare l’effettivo accesso per conto terzi.

Art. 3 -Acquirenti 

Sono ammessi ad accedere nel Centro Agroalimentare, in qualità di acquirenti, negli orari stabiliti da COMALCA:  

a) i commercianti all’ingrosso o loro incaricati espressamente delegati agli acquisti; 

b) i commercianti al minuto; 

c) i mediatori e i mandatari purché offrano adeguate garanzie, che COMALCA si riserva di verificare, anche con l’ausilio delle associazioni di categoria più rappresentative del settore agro-alimentare; 

d) le imprese che provvedono alla lavorazione, alla conservazione e alla esportazione dei prodotti; 

e) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro associazioni economiche; 

f) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche; 

g) i gruppi di acquisto e i loro consorzi.

Art. 4 – Procedure 

La tessera di accesso al Centro, rilasciata esclusivamente ai soggetti inquadrati nei precedenti articoli, è di proprietà della società COMALCA che potrà in qualunque momento ritirarla e/o sospenderla senza preventivo avviso e senza luogo a rimborsi e/o risarcimento danni.

La tessera viene rilasciata a fronte della presentazione dei prescritti documenti e al pagamento del costo forfettizzato di istruttoria e gestione per importo stabilito con separate determinazioni della società COMALCA, non ripetibile anche in caso di mancato rilascio o ritiro anticipato.

La tessera è rilasciata previa verifica della documentazione, dei requisiti richiesti e dell’appartenenza ad una delle categorie di cui agli articoli 2 o 3. Per le ditte che, avendone i requisiti, richiederanno di operare sia nella qualità di Conferenti che nella qualità di Acquirenti, i diritti di rilascio tessera saranno applicati, per l’attività indicata come “secondaria”, al triplo rispetto all’attività principale; sempre per l’attività secondaria la tariffa verrà applicata permanentemente con regime di “Fuori Orario”.

Documenti da presentare per l’ottenimento della tessera:

  1. Richiesta di rilascio tessera e autorizzazione a trattamento dei dati (modello);

  2. Attestato di iscrizione ufficio IVA (in copia leggibile);

  3. Visura camerale emessa in data non anteriore a 6 mesi dalla data della richiesta;

  4. Documento identità del tesserando (in copia con esibizione dell’originale);

  5. codice fiscale personale (o tessera sanitaria);

  6. Per i dipendenti di tutte le aziende occorre presentare un documento attestante l’avvenuta assunzione o equipollente, ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 relativamente alla quale COMALCA potrà richiedere, in ogni successivo momento, la comprovante documentazione (allegare documento d’identità);

  7. Libretto di circolazione per accedere in mercato con l’automezzo e relativa giustificazione di possesso;

  8. Per i collaboratori familiari: autocertificazione/dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 con indicazione della relativa posizione INAIL (allegare documento d’identità).

Con la domanda gli acquirenti attesteranno: 

  1. l’insussistenza di procedure concorsuali a loro carico; 

  2. di non aver riportato protesti nell’ultimo triennio; 

  3. di non essere assoggettati a procedure esecutive.

I richiedenti debbono, infine, dichiarare di conoscere il presente regolamento ed impegnarsi ad osservare tutte le circolari emanate da COMALCA e pubblicate sul sito istituzionale.

Ove la documentazione prodotta dalla parte richiedente la tessera dovesse essere ritenuta da Comalca insufficiente a dimostrare i requisiti richiesti e necessari potrà essere richiesta e valutata eventuale documentazione integrativa.

COMALCA, in ogni caso, potrà revocare e/o sospendere il diritto di accesso agli acquirenti che non risultano in possesso dei requisiti di cui sopra. 

Art. 5 – Norme Finali 

I privati consumatori saranno ammessi agli acquisti negli orari con le modalità separatamente stabilite da COMALCA.

Per eccezionali motivi di oggettiva rilevanza COMALCA può, se lo ritiene giustificato, autorizzare l’ingresso a termine di soggetti non rientranti fra quelli di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento e che ne facciano motivata richiesta, rilasciando apposita tessera “visitatori”. 

COMALCA ha facoltà di allontanare dal Centro Agroalimentare chi sia trovato senza tessera di riconoscimento o senza la specifica autorizzazione e si asterrà dal rilasciare la tessera, ovvero la ritirerà, a coloro che possano arrecare grave nocumento alle attività di mercato. 

Avverso al mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione che decide, a suo insindacabile giudizio, entro trenta giorni con provvedimento definitivo non motivato. 

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